PREMESSA
L’intervento della Riforma sulla particolare tipologia contrattuale del contratto a progetto è volta a restringere ancor di piu la possibilità da parte del datore di lavoro di fare ricorso a forme di collaborazione coordinata e continuativa. Ciò in quanto 1'esperienza ha dimostrato come le modifiche introdotte dalla Legge Biagi al riguardo non siano state sufficienti ad eliminare (o attenuare) il ricorso a tale figura al solo fine di dissimulare quello che in realtà era un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Per arrivare alle novità della Riforma sulle collaborazioni a progetto partiamo da lontano e cioè dalle collaborazioni coordinate e continuative, definizione in cui rientrano le forme di lavoro autonomo che presentano requisiti (la continuità, il coordinamento e la collaborazione rispetto all'attività del committente) analoghi a quelli del lavoro subordinato. Alla continuità, requisito che risulta dal ripetersi nel tempo della prestazione personale effettuata in modo regolare e sistematico,si accompagnano il coordinamento, che per il lavoro parasubordinato sostituisce il vincolo della subordinazione identificandosi nel rapporto consensuale di costante coordinamento con la struttura organizzativa del destinatario della prestazione, Detto aspetto, strettamente connesso con quello della continuità, consiste nel collegamento funzionale dell’attività del lavoratore parasubordinato con la struttura del committente, in quanto concorre alla realizzazione dell’attività economica di quest’ultimo.E’ il requisito del coordinamento con la struttura organizzativa del destinatario della prestazione ad assumere rilevanza determinante ai fini della connotazione del rapporto.Pertanto, la differenza tra prestazione di lavoro parasubordinato e quella di lavoro subordinato sta anche nella modalità dell'esecuzione: la prima deve conformarsi soltanto alle direttive dell'imprenditore, mentre la seconda anche alle modalità di esecuzione preventivamente stabilite.Si aggiunge infine la personalità della prestazione che consiste nella necessaria prevalenza del carattere personale dell’apporto lavorativo del prestatore rispetto all’impiego di mezzi e/o altri soggetti, dei quali pure il collaboratore può avvalersi, semprechè non si perda la preminenza della sua personale partecipazione né l’unicità della responsabilità gravante sullo stesso.
L’ELUSIONE NELL’UTILIZZO DELLE CO.CO.CO.
Il numero elevatissimo delle collaborazioni coordinate e continuative (cd. co.co.co.), in crescita a partire dagli anni Novanta, portava inevitabilmente a far ritenere che buona parte delle stesse fosse fittizia. Le imprese facevano ricorso alla collaborazione per aggirare le limitazioni e i costi derivanti da un'assunzione con contratto di lavoro subordinato. Le collaborazioni coordinate e continuative sono state fin dall’inizio caratterizzate dal ridotto onere contributivo, originariamente pari al 10% del reddito derivante dall’attività, che portò a definire questi lavoratori i lavoratori del 10%. Oltre a tale vantaggio, di natura prettamente economica, vi è, poi, per i datori di lavoro, il piu generale vantaggio di potersi avvalere di rapporti simili al lavoro dipendente,nell’attuazione, ma scevri dai vincoli giuridici ai poteri dell’imprenditore Proprio per questi vantaggi, economici e normativi, le collaborazioni coordinate econtinuative hanno fatto sempre piu concorrenza al lavoro subordinato, diffondendosi rapidamente in tutti i settori produttivi.
LA RIFORMA DEL 2003
La riforma del 2003 del mercato del lavoro (cosiddetta "Legge Biagi") ha profondamente modificato la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative, istituendo il cosiddetto lavoro a progetto. Per contrastare questa forma di elusione venne creato un contratto di lavoro completamente nuovo — denominato lavoro a progetto — e si stabilì che, per la gran parte delle collaborazioni coordinate e continuative, si dovesse obbligatoriamente ricorrere ad esso. In pratica, non è stato più possibile attuare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza l’individuazione, nel contratto, di un progetto specifico o programma di lavoro, da parte del committente, ferma restando l'autonomia del collaboratore (art. 61 D.Lgs. 276/2003).
IL LAVORO A PROGETTO
II contratto di lavoro a progetto rientra pienamente nell’ambito concettuale del lavoro autonomo ed è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con particolari caratteristiche:deve far riferimento a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente;viene gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato,in coordinamento con l'organizzazione del committente e a prescindere dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.
Al contratto di lavoro a progetto possono accedere tutti i lavoratori e per tutti i settori e le attività, con le seguenti esclusioni:
agenti e rappresentanti di commercio;
coloro che esercitano professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione a specifici albi professionali (già esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto);
componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
partecipanti a collegi e commissioni (inclusi gli organismi di natura tecnica);
pensionati al raggiungimento del 65° anno di età;
atleti che svolgono prestazioni sportive in regime di autonomia, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa;
collaborazioni coordinate e continuative di tipo occasionale, di durata non superiore a 30 giorni con un unico committente e per un compenso annuo non superiore a 5.000 euro con lo stesso committente;
rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione;
attività di collaborazione coordinata e continuativa prestate ed utilizzate a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).
Il contratto si conclude quando il progetto, il programma o la fase vengono realizzati: il recesso anticipato può avvenire per giusta causa o in base alle modalità previste dalle parti nel contratto individuale. Quanto al progetto, o al programma, va rilevato che essi si ponevano come elementi necessari per la validità del contratto e che pertanto ne era richiesta (attualmente solo per il progetto) una elaborazione in forma scritta, specifica e dettagliata, e con modalità sufficienti ad individuare il risultato che il collaboratore deve raggiungere e che il committente si attende. II contratto doveva e ancora dovra avere necessaria-mente forma scritta e non avra una durata massima o prestabilita dalla legge ma determinata o determinabile in base alle peculiarita del programma del progetto. I contratti a progetto potevano essere rescissi dal da-tore di lavoro prima della scadenza per due motivi:
• per giusta causa;
• per eventuali causali che le parti prevedevano nei singoli contratti a progetto.
I contratti a progetto possono comprendere la clausola del preavviso, che una volta firmata dal collaboratore a progetto riconosce al datore di lavoro la possibilità di interrompere il contratto dopo un semplice preavviso (art 67, comma 2. D.Lgs. n. 276/2003).
II lavoro a progetto configura soltanto una nuova tipologia contrattuale, e non un nuovo genere di lavoro, alternativo al lavoro autonomo e a quello subordinato. La collaborazione coordinata e continuativa aveva e continua ad avere natura autonoma, malgrado le vicinanze con il lavoro subordinato (propriamente rientra nel cd. lavoro parasubordinato).II lavoro a progetto, come ribadito dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza, costituisce, quindi, una modalita operativa delle collaborazioni coordinate e continuative, sorta al solo fine di contrastare gli abusi (circ. Min. Lav. 1/2004, Trib. di Torino sent. 15-4-2005 e Trib. di Ravenna sent. 25-10-2005). Sempre con finalita antielusive, il committente ha l’obbligo di comunicare al competente centro per 1'impiego 1'instaurazione del rapporto di lavoro a progetto, secondo le modalita stabilite per la generalità dei lavoratori subordinati (comunicazione telematica entro le 24 ore precedenti 1'inizio del rapporto), nonchè di registrare il collaboratore a progetto nella documentazione obbligatoria aziendale (libro unico del lavoro).Al collaboratore si applicano alcune minime tutele di natura sostanziale, processuale e previdenziale.Le norme applicabili, derivanti dalla disciplina del lavoro subordinato, riguardavano soltanto il rito del lavoro (art. 409 c.p.c. e ss.), la regolamentazione dell'invalidità delle rinunce e transazioni sui diritti indisponibili del lavoratore (art. 2113 c.c), larivalutazione dei crediti di lavoro (art. 429 c.p.c.) e il diritto agli interessi legali in caso di condanna del datore di lavoro a pagare somme non corrisposte al prestatore.II D.Lgs. 276/2003 ha confermato l’ applicazione di tali istituti ai collaboratori con contratto di lavoro a progetto, stabilendo altresì specifiche disposizioni per la disciplina di tali rapporti.Si ricorda, tra l’altro:
— il collaboratore a progetto non ha un vincolo di esclusiva e quindi può svolgere la sua attività a favore di più committenti, salvo diverso accordo tra le parti. Ha però un obbligo di fedeltà e riservatezza, pertanto non può svolgere la sua attività in concorrenza con i committenti, nè può diffondere notizie relative all'attività svolta dal committente o arrecarvi pregiudizio (art. 64 D.Lgs. 276/2003);
— il collaboratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore dell'eventuale invenzione fatta nello svolgimento del rapporto (art. 64 D.Lgs. 276/2003);
— si applica la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori (subordinati) purchè la prestazione lavorativa del lavoratore a progetto si svolga nei luoghi di lavoro del committente (art. 3, co. 7, D.Lgs. 81/2008).
LE NOVITA’ DELLA RIFORMA FORNERO
Uno dei punti nodali della riforma del lavoro in commento è costituito dalla revisione delle collaborazioni coordinate e continuative gia regolate dagli articoli 61 ss. del decreto legislativo n. 276 del 2003, con 1'espresso proposito di «evitarne un utilizzo distorto da parte del datore di lavoro, che celi un vero e proprio rapporto di lavoro di natura subordinata» A distanza di quasi dieci anni dall’introduzione del lavoro a progetto, nonostante diversi interventi correttivi, la finalità perseguita dal legislatore del 2003 non può dirsi soddisfatta. II numero delle collaborazioni, seppur nella forma a progetto è continuata ad aumentare ed il problema della loro genuinità è rientrato in una riflessione, di ordine piu generale, sul lavoro atipico e sulla precarieta. La riforma Fornero opera una razionalizzazione del contratto di lavoro a progetto, perseguendo anch'essa la finalità di evitarne utilizzi impropri, soprattutto in sostituzione del lavoro subordinato (art. 1, co. 23-25).
IL PROGETTO
Innanzitutto scompaiono (qui come in altre parti del capo I, titolo VII del decreto legislativo n. 276 del 2003) i riferimenti al programma di lavoro o fase di esso che veniva individuato in una attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale ma che è destinata ad essere integrata con altre prestazioni o collaborazioni parziali (circ. Min. Lav. 1/2004). Il "programma" per sua natura prevede una promiscuità di interventi lavorativi su un determinato settore lavorativo, tali da poter rendere poco chiara la natura della prestazione resa dal lavoratore a progetto.Conseguentemente, le collaborazioni coordinate e continuative dovranno essere riconducibili esclusivamente ad uno o piu progetti specifici e ben delineati . Restano ferme le eccezioni già note, contenute all'interno dell’art. 61, d.lgs. n.276/2003 e sopra richiamate nonché le prestazioni occasionali.In questo modo l’ambito di riferimento dell’istituto viene ristretto. Nel normale utilizzo e ricorso alla forma contrattuale "a progetto" il datore si limitava ad indicare come tale il semplice oggetto sociale dell'impresa eludendo quindi la precisa finalità sottesa all'istituto, ossia di derogare alla natura subordinata del rapporto solo in presenza di determinati situazioni contingenti all’interno dell'azienda, quali la necessità di dare esecuzione ad un determinato progetto, ben delimitato nel tempo e nei termini qualificanti. II legislatore è entrato a piè pari sulla questione, espressamente eliminando la possibilità per l’azienda di riproporre come progetto, il mero oggetto sociale dell'azienda in ciò rifacendosi ad ampia giurisprudenza nel frattempo intervenuta sulla materia.
A fronte del progetto l’attività del collaboratore è ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale. Attualmente l’attività del collaboratore deve incardinarsi esclusivamente in un progetto specifico, determinato dal committente e ben delineato per iscritto nonché funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale.Non potrà consistere in una «mera riproposizione dell'oggetto sociale» di parte committente e non potrà comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi. In tale ambito il testo di riforma riformula il comma 1 dell’articolo 62, lettera b, del decreto legislativo n. 276 del 2003 .Per tale via, la committente, alla quale spetta il compito di definire il progetto, non potrà piu limitarsi a individuare il progetto, ma dovrà anche circostanziarne il contenuto e il risultato finale che con esso si intende conseguire.Il progetto è poi gestito autonomamente dal collaboratore. Una volta definito il progetto, esso diviene parte integrante del contratto di lavoro a progetto ove viene precisamente dettagliato. II contratto di lavoro a progetto deve essere redatto per iscritto. La forma scritta è richiesta ai fini probatori. Per rispondere alle caratteristiche disegnate dal nuovo art.61, il progetto dovrà contenere:
• 1) la descrizione dell’attività del collaboratore, che non potrà estrinsecarsi (almeno fino a quando i contratti collettivi non interverranno sul punto) in mansioni elementari e ripetitive, bensì dovrà essere caratterizzata da uno speciale apporto ideativo;
• 2) gli obiettivi e i risultati da raggiungere, i quali, non solo non dovranno sovrapporsi all’oggetto sociale della committenza, bensì, come dice da tempo la giurisprudenza, non dovranno coincidere con quelli routinariamente perseguiti dalla stessa.
Appare chiara la volontà della legge di riforma di evitare ogni utilizzo anomalo della particolare forma contrattuale volta a mascherare forme di lavoro subordinato.
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE ESCLUSE IN QUANTO PROFESSIONALI.
Il comma 27 dell’artt. 1 della Riforma esclude dal campo di applicazione della disciplina in tema di lavoro a progetto «le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per 1'esercizio delle quali è necessaria 1'iscrizione in appositi albi professionali» . La conseguenza parrebbe essere che, ove un collaboratore iscritto all’albo, anche in accertata pluricommittenza, presti 1'attività in favore di un unico committente per attività ritenute non riconducibili all’attività professionale, quel rapporto dovrebbe essere ricondotto nell’alveo della collaborazione a progetto, con conseguente applicazione delle norme relative. Laddove tale non riconducibilità dovesse essere accertata ex post in sede giudiziale, sembrerebbe doversi dedurre la conversione in rapporto di lavoro subordinato, per effetto dell'applicazione dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in conseguenza della mancanza del progetto.
IL COORDINAMENTO E LA DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto di lavoro a progetto deve contenere le seguenti indicazioni:
— la durata della prestazione da svolgere;
— le forme di coordinamento del lavoratore con il committente;
— il corrispettivo;
— la previsione di eventuali specifiche misure di sicurezza e di tutela della salute del lavoratore.
Il coordinamento del lavoratore al committente è strettamente connesso alla tipologia di attivita che il primo deve svolgere, secondo quanto si evince dal progetto.II coordinamento puo essere riferito alle modalità di esecuzione del progetto, nonchè ai tempi di lavoro.La tempistica, eventualmente concordata tra le parti, non deve essere pero tale da inficiare l’autonomia del collaboratore a progetto, particolarmente per ciò che riguarda 1'esecuzione della prestazione.La durata dell’attività del collaboratore deve essere determinata o determinabile. In tal modo, il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che va ad incardinarsi in un contratto di lavoro a progetto, proprio perchè connesso alla realizzazione di uno specifico progetto di lavoro, non può avere durata indeterminata, ma deve essere necessariamente definito nel tempo, dovendosene prevedere la scadenza in relazione al termine del compimento del progetto. Un’indicazione di un termine alla durata del contratto è quindi, strettamente connessa alla realizzazione del progetto, in regime di totale autonomia da parte del collaboratore.
ESTINZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA DI RECESSO
Novità rilevanti introduce la legge di riforma con riferimento al recesso, ex art. 1, comma 23, lettera e) legge di riforma. E’ stata eliminata la facoltà di introdurre nel contratto clausole individuali che consentono il recesso del committente, anteriormente alla scadenza del termine e/o al comple-tamento del progetto.
II contratto di lavoro a progetto si estingue nel momento in cui viene realizzato il progetto che costituisce l’oggetto della prestazione. Le parti, quindi, devono indicare nel contratto il termine per la realizzazione del progetto (art. 67 D.Lgs. 276/2003, modificato).II recesso prima della scadenza del termine è ammesso per giusta causa. In proposito la legge di riforma specifica sulla base di quali altre causali è legittimo il recesso prima della scadenza, distinguendo tra committente o collaboratore. In particolare:
— parte committente può recedere prima della scadenza del termine o per giusta causa ovvero qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneittà professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto Il committente avrà tutto l’interesse a definire il contenuto del concetto di inidoneità professionale all’interno del contratto
— il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro.
Prima della modifica operata dalla riforma Fornero, il recesso anticipato, al di fuori dell'ipotesi di giusta causa, era limitato, per entrambe le parti, committente e collaboratore, ad un'espressa previsione nel contratto individuale di lavoro. In pratica, le parti avrebbero dovuto specificare nel contratto, consensualmente, le causali,oltre alla giusta causa, del recesso prima della scadenza, dovendo comunque, entrambe, rispettare un prevviso.
Per effetto della riforma la regolamentazione del recesso prima della scadenza è molto diversa.Da una parte, si è scelto di limitare la facoltà di recesso del committente, che, al di fuori della giusta causa, non può recedere anticipatamente se non per una comprovata inidoneità tecnica del collaboratore.Dall'altra, similmente a quanto previsto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si ha la libera recedibilità del prestatore, che non è vincolato dalla previsione di specifiche causali. Tuttavia, è l’intera facoltà di recesso anticipato che, per il collaboratore, e condizionata dall'esistenza di una previsione in tal senso da parte del contratto individuale. Quindi, se il contratto lo prevede espressamente, il collaboratore potrà, se del caso, recedere anticipatamente. In caso contrario, il recesso anticipato, non è ammesso; pertanto, se il collaboratore intende comunque interrompere il rapporto prima della scadenza, e quindi, presumibilmente, prima della realizzazione del progetto, resta esposto alle ordinarie conseguenze civilistiche (quale l’obbligo di risarcire l’eventuale danno patito dal committente).
Per quanto concerne, poi, il preavviso, dal tenore della norma, pare che ad esso sia vincolato soltanto il collaboratore, e non anche il committente. Deve dunque ritenersi che, in mancanza di giusta causa, o di una comune volontà delle parti espressa in una specifica disciplina contrattuale in tema di recesso oppure, infine, nel caso di recesso con modalità o tempistiche diverse da quelle pattuite, il collaboratore recedente risulterà esposto, al pari di parte committente, al rischio di dover risarcire il danno.
II CORRISPETTIVO DEL LAVORATORE A PROGETTO.
II legislatore ha completamente riformulato la disciplina in tema di corrispettivo del lavoratore a progetto. Le parti dovranno seguitare ad indicare all'interno del contratto, ai fini della prova, il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione, nonchè i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese.Con riferimento al quantum da erogare concretamente al collaboratore viene sostituito integralmente l'articolo 63 del decreto legislativo n. 276 del 2003 che pur avendo per la prima volta fornito parametri economici per la determinazione del compenso nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative, non aveva poi in realtà garantito una tutela efficace ai collaboratori a progetto. la legge si limitava a stabilire che il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto dovesse essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e che si dovesse tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. La legge finanziaria per il 2007 aveva introdotto, poi, un generico rinvio ai contratti collettivi nazionali di riferimento (art. 1, co. 772, L. 296/2006).II nuovo articolo 63 conferma la previsione secondo la quale il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro eseguito,e precisa che tenuto conto della particolare natura della prestazione e del contratto, il corrispettivo «non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attivita, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati». Nel caso in cui non risulti presente una contrattazione collettiva specifica, il legislatore comunque individua un parametro (non potendo essere inferiore il compenso erogato, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione) nelle «retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto».II riferimento, in particolare, alla contrattazione collettiva applicabile - in quanto tale - ai lavoratori subordinati appare evidentemente finalizzato ad imporre un minimo retributivo al di sotto del quale non è possibile andare, al fine di evitare che 1'utilizzo del contratto a progetto sia effettuato (anche o solo) allo scopo di sfuggire dall'applicazione dei minimi retributivi previsti per i lavoratori subordinati . Si tenta di scongiurare, cosi, il rischio che venga trasferito sui collaboratori a progetto l’aumento dell'aliquota contributiva stabilito dalla stessa legge di riforma, attraverso una riduzione dei loro compensi netti.
Per le collaborazioni coordinate e continuative non esiste 1'obbligo di rispettare minimi di corrispettivo, come, invece, accade per il lavoro dipendente, nel cui ambito vige la garanzia di salari minimi al di sotto dei quali ogni determinazione del datore e del lavoratore è nulla. Sicchè, proprio tale mancanza non avrebbe potuto arginare eventuali tentativi dei committenti di compensare il maggior costo del contratto di lavoro a progetto, derivante dall'aumento della contribuzione, con un minore compenso per il collaboratore.
LA PRESUNZIONE ASSOLUTA DI SUBORDINAZIONE PER MANCANZA DI PROGETTO.
Si è visto sopra che il legislatore ha espunto il riferimento al “programma o fase di esso”, contenuto nell’art. 61, D.lgs. n. 276/2003, ribadendo che il progetto di lavoro non rappresenta una mera modalità esecutiva della prestazione, bensì l’oggetto di tale fattispecie contrattuale. la legge di riforma, L’art. 1, comma 24,della legge di Riforma viene ad incidere proprio sul primo comma dell’art. 69 Legge Biagi dettando una norma di interpretazione autentica in base alla quale "L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che 1'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato".Ai sensi dell’articolo 61 del D. Lgs. 276/2003 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che si realizzano al di fuori di un contratto di lavoro a progetto sono illegittimi.La sanzione prevista per la violazione e particolarmente grave.Infatti, si stabilisce che i rapporti di collaborazione instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto (art. 69, co. 1, D.Lgs. 276/2003, modificato).La riforma Fornero fornisce il criterio interpretativo di tale statuizione, ribadendo espressamente che «1'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato» (art. 1, co. 24).La mancanza del progetto opera quindi come una presunzione legale circa la natura subordinata del rapporto. Coerentemente, il legislatore impone che esso assuma la veste giuridica del lavoro subordinato, individuandone perfino la tipologia contrattuale (quella del lavoro a tempo indeterminato).La norma aderisce, in definitiva, ad uno dei due orientamenti giurisprudenziali che si sono contrapposti, sin dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 276 del 2003, in tema di interpretazione della surrichiamata presunzione. Puo quindi dirsi,dunque, introdotta una presunzione assoluta di subordinazione del rapporto nel caso in cui nel contratto a progetto:
• manchi 1'indicazione di quesfultimo, senza possibi-lita per il datore di vincere tale aspetto con il ricorso alla prova contraria;
• il progetto sia indicato, ma in modo tale da ricalcare 1'oggetto sociale dell'impresa, ossia sostanzialmente quando non risulta essere "specifico".
LA PRESUNZIONE RELATIVA DI SUBORDINAZIONE PER ATTIVITA’ ANALOGHE A QUELLE SVOLTE DA DIPENDENTI.
Oltre alla violazione del divieto di collaborazioni atipiche, la legge sanziona anche i casi di finto lavoro a progetto, ovvero le ipotesi in cui la forma giuridica del lavoro a progetto sia utilizzata per dissimulare rapporti di lavoro subordinato. La riforma prevede 1'aggiunta di un periodo al comma 2 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 276 del 2003, il quale originariamente prevedeva che il rapporto di lavoro a progetto potesse essere trasformato in un rapporto di lavoro subordinato laddove venisse accertato che, in concreto, si fosse venuta a configurare tale situazione. Si legge: "Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui 1'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative".L'aggiunta introduce una presunzione relativa di subordinazione sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui 1'attività del collaboratore sia stata svolta con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti dell'impresa committente. Laddove il collaboratore deduca tale aspetto, sarà quindi onere di parte committente provare che invece il rapporto in questione rientra effettivamente nell'ambito del lavoro a progetto. In caso di accertamento giudiziale di un rapporto di natura subordinata, la sanzione è che il rapporto (simulato) di lavoro a progetto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato «corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti» (art. 69, co. 2, D.Lgs. 276/2003).II controllo giudiziale non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente (art. 69, co. 3, D.Lgs. 276/2003).La sanzione opera sulla base della reale natura del rapporto di fatto realizzatosi tra le parti e, quindi, indipendentemente dalla predisposizione o meno di un progetto scritto.Può risultare, infatti, che la prestazione del collaboratore sia stata sì riferita alla realizzazione di un progetto, ma che si tratti soltanto di una correttezza formale. II contratto di lavoro a progetto c'e, ma è fittizio in quanto, in realtà, il collaboratore non opera in autonomia, bensi come un lavoratore subordinato.La presunzione non opera per le prestazioni di elevata professionalità. Vero è anche che tali prestazioni possono (e, anche qui come per i compiti meramente esecutivi e ripetitivi, non debbono) essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale, le quali, pertanto, potrebbero operare nel senso di dare contenuto e certezza all'operatività della presunzione. L’articolo 1 comma 23 lettera a della legge di riforma prevede che "Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale" il contratto a progetto non potrà avere ad oggetto mansioni meramente esecutive o ripetitive cosi come eventualmente definite dai contratti collettivi. Il datore di lavoro, al fine di evidenziare la componente professionale dell'attività del lavoratore a progetto, dovrà adibirlo e richiedergli attività diverse da quelle comunemente richieste ai lavoratori dipendenti e come tali individuate nei contratti collettivi di categoria.
ONERE DELLA PROVA DELLA FITTIZIETA’ DEL RAPPORTO
Il nuovo art. 69, comma 2, primo cpv. prevede: "Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell' articolo 6l sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti". Tale norma che non ha subito modificazioni dimostra che, ad eccezione delle due fattispecie di:
• mancata individuazione del progetto (presunzione assoluta);
• di contratto a progetto avente ad oggetto svolgimento di mansioni analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti dell'azienda (presunzione relativa di subordinazione, salvo prova contraria in capo al datore),
sarà posto sempre in capo al lavoratore 1'onere della prova circa la fittizietà del progetto,che in realtà nasconde un rapporto di lavoro di natura subordinata. Lo spazio di operatività del datore di lavoro in caso di contratto a progetto si ridimensionano notevolmente nel rispetto delle finalità antielusive della riforma.
LA DISCIPLINA TRANSITORIA
Le nuove disposizioni si applicano espressamente soltanto ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della riforma. Conseguentemente, per le collaborazioni già in corso a tale data continueranno a trovare applicazione le norme vigenti, almeno fino al termine finale già stabilito nel contratto. Naturalmente, tali rapporti potranno temporaneamente continuare a concernere anche programmi di lavoro o fasi di essi, e le parti (ove previsto nel contratto) potranno prevedere clausole di recesso acausale, mentre non potranno trovare applicazione le nuove norme in tema di congruità del corrispettivo, nonchè la disciplina sulle presunzioni legali.
ASPETTI CONTRIBUTIVI E PREMIO INAIL.
Per completezza sistematica meritano in questa sede un breve cenno gli interventi legislativi in tema di ammortizzatori sociali per i collaboratori a progetto e in materia contributiva Quanto al primo aspetto, viene prevista la stabilizzazione, a decorrere dal 2013, del riconoscimento in favore dei collaboratori a progetto disoccupati ed iscritti alla gestione separata Inps (salvo i soggetti titolari di redditi da lavoro autonomo che hanno titolo ad addebitare ai committenti una percentuale nella misura del 4% dei compensi lordi) di una indennità una tantum nel caso sussistano alcune specifiche condizioni (tra le quali quella di aver operato in mono-committenza).In stretta correlazione con tale previsione, il legislatore ha previsto un aumento contributivo a carico di tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps. Verosimilmente, tale aumento non è solo finalizzato al finanziamento dell’una tantum, ma anche a scoraggiare 1'utilizzo delle forme di lavoro non standard attraverso un aumento del loro costo .Per quanto concerne il premio Inail appare evidente che introducendo nuovi riferimenti per la base imponibile inevitabilmente essi si riflettono sull’entità del premio. E’ cruciale l’emanazione di una circolare da parte del Ministero del lavoro sul conratto a progetto ad oggi non ancora intervenuta.